Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi

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L'Autorità Portuale

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aut_portuale_fotoLa legge di riforma portuale (legge 2 gennaio 1994, n. 84 ) relativa al riordino della legislazione in materia portuale sancisce che vengano istituite delle Autorità Portuali, laddove precedentemente esistevano Enti, Consorzi, Provveditorati, Aziende Mezzi Meccanici ed altri Enti preposti al controllo ed alla gestione del demanio marittimo-portuale.

La gestione operativa delle aree portuali e dei terminal è stata trasferita agli operatori privati, mentre restano all'Autorità Portuale alcune prerogative che la legge definisce molto chiaramente (art.6 comma a), b) e c)):

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 
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